DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO
Come si applica l’agevolazione nel 2026
La legge di Bilancio 2026 ha rafforzato in modo significativo la disciplina dei premi di risultato, riducendo dal 5% all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2026 e innalzando a 5.000 euro il limite massimo agevolabile. La misura si applica ai premi collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, definiti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, nel rispetto del criterio di cassa.
Questi importi sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 1 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. La misura agevolativa spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a euro 80.000.
Le novità introdotte dalla legge Finanziaria 2026
La disciplina dei premi di risultato è stata introdotta in forma strutturale dalla legge di Stabilità 2016, che ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, in luogo della tassazione ordinaria progressiva, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali.
La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) all’art. 1, cc. 8 e 9 ha previsto, per le somme erogate negli anni 2026 e 2027, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura ridotta dell’1%.
Il vantaggio fiscale per il lavoratore è immediatamente quantificabile: un premio di € 5.000,00 comporta un’imposta sostitutiva di soli € 50,00 a fronte dei € 250,00 che sarebbero stati applicati con l’aliquota del 5%. In presenza di un’aliquota Irpef ordinaria del 33%-43%, il risparmio fiscale risulta ancora più marcato.
Resta inteso che eventuali quote del premio di risultato eccedenti sono assoggettati alla tassazione ordinaria.
Innalzamento del limite massimo agevolabile
La legge di Bilancio 2026 ha elevato anche il tetto entro cui è applicabile l’aliquota agevolata da € 3.000,00 a € 5.000,00 annui per lavoratore. Il limite si riferisce al singolo lavoratore sull’arco dell’anno solare: se il dipendente ha percepito premi da più datori di lavoro nel corso dell’anno, il tetto di € 5.000,00 opera complessivamente.
Con l’ausilio della tabella che segue, si raffronta l’evoluzione normativa:
|
Anno |
aliquota |
Limite agevolazione |
Soglia reddito |
|
Fino al 2022 |
10% |
3.000 euro |
80.000 euro |
|
Dal 2023 al 2025 |
5% |
3.000 euro |
80.000 euro |
|
2026 e 2027 |
1% |
5.000 euro |
80.000 euro |
Condizioni per il regime agevolato
I requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime agevolato restano confermati. In particolare, è confermata la soglia reddituale individuale di accesso al regime agevolato:
- l’imposta sostitutiva si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nell’anno precedente a quello di erogazione del premio, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente o assimilato non superiore a € 80.000 lordi;
- la verifica di tale soglia è effettuata dal sostituto d’imposta sulla base delle certificazioni rilasciate.
Condizione indispensabile per l’applicabilità della tassazione agevolata è la preesistenza di un contratto collettivo aziendale o territoriale, sottoscritto da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle RSA o RSU, che disciplini le condizioni di erogazione del premio. L’accordo deve essere depositato telematicamente sul sito del Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.
In assenza di tale accordo o del relativo deposito, il premio di risultato viene assoggettato alla tassazione Irpef ordinaria, perdendo interamente il beneficio dell’imposta sostitutiva. Si tratta di un requisito formale imprescindibile, il cui mancato rispetto non è sanabile ex post.
Requisito dell’incrementalità
La caratteristica del premio di risultato che lo rende detassabile è la circostanza che almeno uno dei parametri legati alla performance aziendale – produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione – registri un miglioramento misurabile e verificabile rispetto all’esercizio precedente (o al diverso periodo assunto a riferimento). In base alla normativa di riferimento (art. 1, c. 182 L. 208/2015 e D.I. 25.03.2016) l’obiettivo incrementale e i criteri di misurazione devono essere puntualmente definiti nell’accordo collettivo. I parametri più spesso utilizzati negli accordi collettivi istitutivi del premio sono il fatturato, l’EBITDA, il numero di brevetti depositati, la produttività media per dipendente, la riduzione degli scarti o dei resi. Possono, naturalmente, essere utilizzati altri indicatori di miglioramento della performance aziendale, alla sola condizione che siano oggettivi e documentati. In assenza di incremento, anche qualora il premio sia erogato, non può trovare applicazione la tassazione sostitutiva. Tale principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 59/2024.
Conversione del premio in welfare aziendale
Il contratto collettivo può prevedere la facoltà, per il lavoratore, di convertire – in tutto o in parte – il premio di risultato in beni e servizi di welfare aziendale ai sensi dell’art. 51, c.2, lett. f) e seguenti del Tuir. Il presupposto della conversione è che il premio sia detassabile, cioè che ricorrano le condizioni per il trattamento fiscale agevolato. Il vantaggio della conversione è la totale esenzione fiscale e contributiva: le somme convertite in welfare non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore e sono escluse dalla base di calcolo dei contributi previdenziali, per il prestatore e per il datore di lavoro. Il valore netto dei servizi corrisponde pertanto interamente all’importo lordo riconosciuto. Nel valutare la scelta tra erogazione in busta paga (con imposta sostitutiva dell’1%) e conversione in welfare, il lavoratore deve tenere conto delle esigenze concrete proprie e della famiglia: la liquidità immediata, la possibilità di utilizzo dei servizi, il quadro contribuivo individuale. La convenienza della conversione, sebbene in linea di principio più elevata dal punto di vista fiscale, va quindi verificata caso per caso.
Nonostante permanga un vantaggio nella conversione in welfare del premio rispetto all’erogazione in denaro, consistente nella mancanza del prelievo contributivo, non v’è dubbio che tale opzione abbia perso molta della sua attrattività a causa della riduzione all’1% della tassazione applicabile al premio in denaro.
09/03/2026